STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
DENOMINATA

" HARAMBEE TRENTO"


art.1 – Ragione sociale
1 – La presente associazione di volontariato e cooperazione allo sviluppo costituita nel 1994 con il nome di “Harambee con Dario Bronzini” in Loc.Villazzano – Trento, Via Dante Sartori n. 35, in data 10/03/2007 riunitasi in Assemblea straordinaria ha modificato ragione sociale e sede con le seguenti: “HARAMBEE TRENTO”, con sede in Via Valembrar 15, 38040 RAVINA DI TRENTO;
2 - L’Associazione di volontariato “Harambee Trento” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della legge n.266 del 1991, nonché delle altre leggi statali e provinciali.
3 - L’Associazione di volontariato “Harambee Trento” agisce in assenza dello scopo di lucro.

art.2 - Finalità
1 - L’Associazione ha lo scopo di favorire il soddisfacimento dei bisogni primari, la valorizzazione e la salvaguardia della vita umana, l'autosufficienza alimentare, la conservazione del patrimonio ambientale, la promozione e il sostengo di processi di autosviluppo, la crescita economica, sociale, culturale ed educativa dei soggetti svantaggiati beneficiari degli interventi, con particolare attenzione all’età dell’infanzia ed alla condizione femminile. A tale fine, l’Associazione intendere operare, in via prevalente, a favore di Paesi in via di sviluppo.
2 - Inoltre è finalità dell'Associazione promuovere e sostenere interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico - sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.
3 - Nello svolgimento delle proprie attività l’Associazione ha anche lo scopo di promuovere e sviluppare tra i propri soci e nella comunità locale di riferimento, la sensibilità e l’attenzione verso il mondo del volontariato e della solidarietà.

art.3 - Organi
1 - Sono organi dell'associazione:
- L'Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
2 - Tutti gli organi dell'associazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

art.4 - Assemblea degli aderenti
1 - L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
2 - Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3 - La convocazione può, altresì, avvenire anche su richiesta di almeno un quinto degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. L’Assemblea è convocata con avviso scritto, inviato almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
4 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presente, in proprio o per delega.
5 - Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Le modificazioni allo statuto, nonché lo scioglimento dell’Associazione, devono essere approvate a maggioranza di due terzi dei componenti.
7 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il Bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- stabilire l'ammontare dei contributi a carico degli aderenti;
- stabilire l'importo massimo degli impegni passivi che il Consiglio direttivo può contrarre a nome dell'associazione;
- deliberare sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
8 - Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, a firma del Segretario e del Presidente.

art.5 - Consiglio Direttivo
1 - Il C.D. è composto da tre a nove membri scelti tra gli aderenti.
2 - Il C.D. nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere nonché eventuali responsabili preposti ai singoli settori d'attività dell'Associazione. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.
3 - Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione è fatta con avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
4 - Il C.D. ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute dal programma generale approvato dell'Assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare sull’eventuale esclusione degli associati;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- deliberare l’importo della quota associativa annuale.
5 - Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, a firma del Segretario e del Presidente.

art.6 - Presidente
1 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle delibere.
2 - In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni possono essere svolte dal Vice Presidente.

art - 7 Segretario-Tesoriere
1 - Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha seguenti compiti:
- provvede alla tenuta dei registri degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile delle redazioni dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- predispone la relazione di previsione che sottopone all'approvazione del Consiglio direttivo;
- predispone lo schema del Bilancio consuntivo, corredato da tutto quanto attiene al buon funzionamento dell'Associazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione delle documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

art. 8 - Collegio dei revisori dei conti
1 - Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi eletti dall'Assemblea, anche al di fuori dei propri aderenti. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2 - Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli artt.2403 e seguenti del Codice civile.
3 - Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea, sull'andamento amministrativo dell'Associazione, sulla regolare tenuta della contabilità, sul rispetto dell'atto costitutivo e dello Statuto e sull'osservanza della legge.

art.9 - Gratuità delle cariche
1 - Tutte le cariche sociali sono gratuite.
2 - Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
3 - Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio, decadono allo scadere del triennio medesimo.

art. 10 - Bilancio
1- Ogni anno, entro il termine del 30 aprile, Consiglio Direttivo redige il Bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voto.
2 - Il Bilancio coincide con l'anno solare.

art 11 - Aderenti
1 - Possono essere aderenti all’Associazione persone fisiche o enti che ne fanno richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
2 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e di condividerne le finalità. L’eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato dal Consiglio Direttivo entro 60gg dalla richiesta, e contro di esso è possibile proporre appello all’Assemblea dei soci.
3 - Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:
- dimissioni volontarie;
- per non aver effettuato il versamento della quota sociale entro il termine previsto per ciascun anno dal Consiglio Direttivo, ovvero entro 30 gg dalla ammissione;
- per decesso;
- per indegnità deliberata dal Consiglio direttivo; l’associato escluso potrà, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione, proporre appello all’Assemblea.
4 - Gli aderenti hanno diritto del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

art. 12 - Diritti ed obblighi degli aderenti
1 - Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza dell'Associazione; essi hanno, altresì, il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.
2 - Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal presente statuto e di prestare il lavoro preventivamente concordato; essi devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci e verso l’esterno dell’Associazione è animato da solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
3 - Oltre al pagamento della quota sociale, gli aderenti si assumono il compito, nel limite della loro possibilità, di reperire le risorse che verranno utilizzate dal Consiglio Direttivo nel modo più opportuno secondo gli scopi sociali.

art.13 - Quota sociale
1- La quota sociale è fissata in € 10,00 (dieci euro). L’ammontare della quota associativa può essere modificato attraverso una delibera dal Consiglio Direttivo.
2 - Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione.

art.14 - Risorse economiche
1 - L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote sociali e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributo dello Stato, di Enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di bei mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
2 - L'Associazione può inoltre reperire i fondi necessari per lo svolgimento della propria attività, attraverso un finanziamento dagli aderenti. Il Consiglio Direttivo dovrà redigere apposito Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti.
3 - I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo;
4 - Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Segretario;
5 - L'Associazione ha altresì facoltà di acquistare, alienare, compiere tutte le operazione finanziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle immobiliari in quanto consentite dalle leggi vigenti;
6 – E’ vietata la distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, di eventuali utili o avanzi di gestione, che devono essere utilizzati per il solo perseguimento dei fini statutari;

art. 15 - Scioglimento dell'associazione
1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli aderenti la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
2 - Il patrimonio dovrà essere in ogni caso devoluto ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo.

art.16 - Norma di rinvio
1 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.